Tirocinio 2022: come cambia alla luce della Legge di Bilancio [gevipro.it]

L’approvazione della Legge di Bilancio 2022, tra le numerose novità introdotte in materia di Lavoro, ha dettato nuove ed interessanti disposizioni in merito ai tirocini

Tirocinio 2022: come cambia alla luce della Legge di Bilancio [gevipro.it]

Tirocinio 2022: cosa è cambiato alla luce della Legge di Bilancio? 

L’approvazione della Legge di Bilancio 2022, tra le numerose novità introdotte in materia di Lavoro, ha dettato nuove ed interessanti disposizioni in merito ai tirocini.

Considerato l’estensivo utilizzo nel mondo dell’imprenditoria nella valutazione dei soggetti appena entrati nelle aziende, è chiaro quanto sia utile fare luce sui nuovi aspetti normativi e su come questi possano influenzare l’uso dello strumento.

A tal proposito, è utile fare una breve panoramica riguardo lo Strumento e la normativa di riferimento.

Il tirocinio (detto anche stage) nasce per facilitare l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di talune categorie di soggetti.

Esistono due categorie di tirocini:

  • Tirocini curriculari: disciplinati e previsti nei piani di studio delle Università e/o Enti Formativi, la funzione è dare allo studente la possibilità di perfezionare l’apprendimento scolastico attraverso una esperienza professionale.
  • Tirocini extracurriculari: finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani, disabili, disoccupati ed altre categorie, sono disciplinati dalle singole Regioni e Province autonome. La funzione è favorire le scelte professionali del tirocinante mediante una formazione in un contesto produttivo, mettendolo in contatto diretto con il mondo del Lavoro.

Il rapporto di stage richiede l’incontro di tre soggetti:

  • il tirocinante;
  • il soggetto ospitante, ad es. società o associazioni;
  • l’ente promotore, ad es. le Agenzie per il Lavoro.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione fra l’ente promotore ed il soggetto ospitante, corredata da un progetto formativo (PFI) redatto dal soggetto ospitante e sottoscritto dal tirocinante nel quale devono essere indicati durata, orario giornaliero e settimanale, obblighi e attività del tirocinante, le garanzie assicurative, l’indennità corrisposta, ecc.

Sia il soggetto promotore che l’ospitante dovranno prevedere un tutor che deve seguire il tirocinante nel corso dell’esperienza.

Normativa

La regolamentazione in materia di tirocini è, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome.  Come però richiesto dalla legge 92/2012, la Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome ha fornito una cornice normativa di riferimento tramite delle Linee Guida per armonizzare le diversità che si erano create fra le varie Regioni ognuna delle quali avevamo emanato singoli provvedimenti.

Dopo una prima versione delle Linee Guida nel 2013, quest’ultima è sostituita dalle “Linee-guida in materia di tirocini e orientamento”, adottate in data 25 maggio 2017.

Nelle linee guida del 2017 è previsto che:

  • la durata minima del tirocinio sia di 2 mesi mentre la durata massima sia di 12 mesi con l’esclusione per i soggetti disabili la cui durata complessiva del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.
  • Per poter essere attivato deve esserci una convenzione, con la sottoscrizione di un Piano formativo Individuale (PFI) così come indicato in precedenza;
  • che in alcuni casi specificatamente indicati i tirocini possono essere sospesi o interrotti;
  • i tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizione proprie del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori dipendenti duranti i picchi di attività o sostituire personale in ferie, malattia o maternità;
  • Il soggetto promotore e il soggetto ospitante devono nominare entrambi un tutor. I due tutor hanno funzioni distinte, ma collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche, per monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo;
  • È necessario rilasciare una attestazione dell’attività svolta;
  • È prevista la corresponsione di un’indennità minima per le attività svolte dal tirocinante, non inferiore a 300 euro lordi mensili (modificabile in aumento da parte della regione)
  • L’indicazione di un numero massimo di tirocini attivabile contemporaneamente dal soggetto ospitante

Quindi ad oggi la disciplina dei tirocini extracurriculari è rimessa alle singole Regioni e alle Provincie Autonome nel rispetto delle linee guida del 2017 definite dalla Conferenza Stato-Regioni.

Tirocinio 2022: la Legge di Bilancio

Il tirocinio extracurriculare, nato come strumento di politica attiva per migliorare l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro, è un’esperienza formativa e al contempo lavorativa che non costituisce però un rapporto di lavoro.

Questo strumento, pensato quindi come un’occasione di formazione per tutti i destinatari, ha finito con il corso del tempo con il trasformarsi in un modo, da parte di aziende scorrette, di avvalersi di manodopera sottopagata.

Proprio per cercare di evitare che continuino ad avvenire degli abusi la legge di bilancio 2022 (legge 234/2000) si occupa dai commi 720 a 726 dell’istituto del Tirocinio.

Se ben si vede la norma, al primo comma (720) non viene detto nulla di nuovo rispetto a quello che avviene oggi: “il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare”.

È nel successivo comma (721) che avvengono le richieste ed i cambiamenti. È previsto in che la Conferenza Stato Regioni emani entro sei mesi una riforma organica della disciplina del tirocinio extracurriculare con delle linee guida nazionali condivise che si basino sui seguenti specifici criteri:

  • I tirocinanti dovranno essere soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • Obbligo di un compenso congruo;
  • Individuazione di una durata massima e con dei limiti numerici in rapporto alle dimensioni dell’azienda;
  • Obbligo di redigere il bilancio delle competenze all’attivazione del tirocinio ed una certificazione delle competenze acquisite al termine dello stesso;
  • Attivazione di nuovi tirocini solo previa verifica di assunzione di precedenti tirocinanti;
  • Obbligo di individuazione precisa delle attività richieste alla stagista.

I commi successivi 722 e 723 riguardano le pene per chi non osserva le norme sui tirocini. Infatti, la mancata corresponsione dell’indennità comporterà una sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro (art.722). Al contempo, se il Tirocinio è svolto in maniera fraudolenta vi sarà un’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto per ciascun giorno di tirocinio oltre alla possibilità di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (art. 723).

Inoltre, tutti i Tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, estendendo l’obbligo, già vigente per i tirocini extracurriculari, di fatto anche ai curriculari (art. 724).

Il comma 725 specifica giustamente che il soggetto ospitante è tenuto al rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre il comma 726 abroga dall’entrata in vigore della manovra, i commi 34,35,36 della’art.1 della legge 92/2012.

L’indirizzo chiaro della norma è quella di mirare a ridurre gli utilizzi scorretti dello strumento, anche se in realtà parte di queste indicazioni sono già presenti nelle linee guida del 2017, sebbene non tutte le Regioni le abbiano ancora recepite.

Analizzando quanto indicato nella Legge di Bilancio, il vero cambiamento è quanto previsto dal comma 721, in particolare a cosa si intenderà, nel concreto dell’interpretazione nelle linee guida, per “soggetti con difficoltà di inclusione sociale”.

Se si intendessero solo le categorie di:

  • tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti;
  • alcolisti ed ex alcolisti;
  • condannati ammessi a misure alternative;
  • ex detenuti;
  • rifugiati;
  • ecc.

l’istituto del tirocinio extracurriculare sarebbe di fatto abbandonato, in quanto ad oggi solo intorno al 5/7% di quelli attivati si riferisce a questi soggetti. Dovrebbero almeno inserirsi fra i soggetti con difficoltà di inclusione sociale gli ultracinquantenni momentaneamente non occupati che potrebbero riqualificarsi per un periodo limitato utilizzando lo strumento del tirocinio.

È da considerare in maniera positiva infatti, nell’ambito del contenimento degli utilizzi scorretti del tirocinio, l’introduzione di limitazioni al numero di quelli attivabili e il vincolo all’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima tirocinanti al termine del periodo. In pratica, ciò si tradurrebbe nell’impossibilità di attivazione di tirocini in aziende che non assumono mai e che, utilizzano gli stagisti solo avvicendandoli in una sorta di turnover continuo per accaparrarsi lavoratori a basso costo.

Si ritiene però auspicabile che all’interno dei soggetti con difficoltà di inclusione sociale vengano compresi anche i disoccupati e soprattutto gli inoccupati, dando al tirocinio extracurriculare un senso profondo di “inclusione” e rappresentando, a maggior ragione con le nuove linee guida, una possibilità concreta di inserimento nel mondo del lavoro.

Tutti gli enti deputati avranno quindi il compito di far pressione al Governo ed alle Regioni in modo che nel redigere le nuove linee guida si mantenga quanto di buono indicato in quelle del 2017, comprendendo fra i soggetti destinatari i disoccupati e gli inoccupati e mantenendo, di conseguenza, l’utilità del tirocinio come porta di accesso al mondo del Lavoro.

Per approfondimenti e consulenza, visita il sito www.gevipro.it

Per tutte le informazioni sui tirocini, leggi il nostro articolo.

Autore

Pierluigi Buondonno
Pierluigi Buondonno 6 posts

Direttore Operativo di Generazione Vincente Professional con esperienza ultradecennale nel settore della consulenza del lavoro, outsourcing payroll e amministrazione del personale.

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