Decontribuzione Sud: i chiarimenti dell’INPS

Una interpretazione davvero singolare della norma e non pienamente condivisa

L’INPS, con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai riflessi dell’esonero (previsto dall’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. “Decontribuzione Sud”) nel regime della somministrazione di lavoro, del lavoro marittimo e la sua applicabilità alle tredicesime mensilità.

Il beneficio, derivante dalla “Decontribuzione Sud”, corrisponde ad una riduzione del 30% sul totale dei contributi previdenziali che l’azienda deve versare all’INPS. L’esonero non è invece applicabile a premi e contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INAIL

Riguardo la somministrazione di lavoro il messaggio prevede: 

“[…]L’esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

Ciò premesso, occorre considerare che, nell’ambito della somministrazione di manodopera, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’Agenzia di somministrazione; quest’ultima è parte del contratto individuale di lavoro e, dunque, riveste la qualifica formale di datore di lavoro richiesta dalla previsione normativa in oggetto ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi.

Con riferimento al rapporto di lavoro instaurato con un’Agenzia di somministrazione, si evidenzia che gli obblighi derivanti dallo svolgimento del rapporto, tra i quali gli adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull’Agenzia che effettua l’assunzione.

Sulla base delle suesposte motivazioni, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.[…]”

Indipendentemente dalla condivisibilità  dei chiarimenti forniti dall’Ente e dei risvolti applicativi, Generazione Vincente S.p.A. è Agenzia per il lavoro, con sede legale a Napoli, che opera con successo da  oltre 20 anni nel mercato del lavoro italiano ed è stata la prima società di fornitura di lavoro temporaneo nata nel Sud Italia.

Della Decontribuzione Sud e delle altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 se ne parlerà nel corso del webinar organizzato da Generazione Vincente per il 22 gennaio p.v.

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