Giurisprudenza e smart-working: due sentenze dei Tribunali di Venezia e Mantova

Due sentenze dei Tribunali di Mantova e Venezia che prendono in esame controversie che riguardano l'utilizzo del lavoro agile e dello Smart-Working

Giurisprudenza e smart-working: due sentenze dei Tribunali di Venezia e Mantova

Tribunale di Mantova: smart-working – rifiuto nella concessione

Con decreto del 26 giugno 2020, emesso nel corso di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Mantova ha rigettato l’istanza di un dipendente di una multinazionale dei parcheggi che aveva richiesto la prestazione in smart-working ex art. 90 del Decreto Legge n. 34/2020.

I giudici hanno confermato la decisione del datore di lavoro sulla scorta dei seguenti presupposti:

  • la disposizione prevede che tale possibilità si coniughi con le caratteristiche della prestazione professionale che la consentano. Nel caso di specie, le mansioni svolte dal lavoratore richiedono una sua presenza in azienda in quanto incontra, continuamente, i referenti tecnici dei committenti ed è responsabile della sicurezza dei lavoratori. Il lavoratore svolge mansioni diversificate che risultano caratterizzarsi, quanto meno in misura rilevante se non prevalente, per la necessità della sua presenza fisica in azienda;
  • la moglie svolge con regolarità la propria prestazione lavorativa in smart-working presso il proprio domicilio di residenza, ove vive con la figlia ed il marito.

Tribunale di Venezia: smart-working nella Pubblica Amministrazione e buono pasto

Con sentenza n. 1069/2020 il Tribunale di Venezia, alla luce della normativa contenuta nel Decreto Legge n. 34/2020, in un ricorso presentato da alcuni lavoratori nei confronti del Comune di Venezia, ha negato la possibilità del riconoscimento del buono pasto.

I punti su cui poggia la decisione del Tribunale sono i seguenti:

  • il lavoratore agile non ha un orario predefinito: di conseguenza, viene meno il presupposto che il buono possa essere usato fuori dall’orario di lavoro;
  • il buono pasto, secondo la Cassazione (Cass. n. 31137/2019), rappresenta un benefit e non un elemento della retribuzione.

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in collaborazione con dottrinalavoro.it
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