Congedo paternità 2020 – Le novità introdotta dalla legge di bilancio

I neo papà hanno diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio

Congedo paternità 2020 – Le novità introdotta dalla legge di bilancio

Congedo paternità 2020 – Cosa cambia con la legge di bilancio

Congedo neo papà 2020. La nuova legge di bilancio ha introdotto una novità importante per tutti coloro che diventano papà nel 2020. Come riportato infatti dall‘articolo 1 comma 342 della legge 160/2019, il numero dei giorni di congedo obbligatorio è stato aumentato di due giorni rispetto al 2019. I giorni totali di congedo passano quindi a sette. In più i papà possono usufruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre (come era previsto anche nel 2019).

Congedo paternità 2020 – Cosa cambia rispetto al 2019

Nel 2019 i padri lavoratori dipendenti, in caso di nascita (ma anche adozione o affidamento) di un figlio avvenuto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, avevano diritto a 5 giorni di congedo obbligatorio, che potevano essere goduti anche in via non continuativa. Dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 invece, i neo papà hanno diritto a due giorni di congedo in più.

L’introduzione del congedo con la riforma Fornero

Il congedo obbligatorio e quello facoltativo per i padri lavoratori sono stati introdotti dalla riforma Fornero con la legge 92/2012. In occasione della nascita dei figli infatti, il padre poteva godere di un giorno di congedo paternità Inps obbligatorio più altri due giorni di congedo facoltativo (in alternativa al congedo di maternità della madre), entro il quinto mese di vita del figlio.

Il congedo dopo la riforma Fornero

Nel 2016 con la legge di stabilità il congedo obbligatorio passa da un giorno a due, mantenendo il congedo facoltativo a due giorni. Nel 2017 c’è la conferma dei giorni del congedo obbligatorio ma anche l’abrogazione del giorno facoltativo. A partire dal 2018 invece, il congedo obbligatorio diventa di quattro giorni e viene ripristinata la possibilità di chiedere un solo giorno facoltativo in sostituzione della madre. Nel 2019 l’astensione obbligatoria passa a cinque giorni e infine, in un’ottica di maggiore condivisione della genitorialità, per il 2020 diventano sette.

Il congedo obbligatorio

Il papà lavoratore può usufruire dei giorni di congedo obbligatorio entro il quinto mese di vita del bambino. Il congedo può avvenire anche durante o dopo il congedo di maternità della madre lavoratrice, purché non si superi il limite temporale dei cinque mesi. Il congedo è un diritto autonomo e aggiuntivo a quello della madre e spetta al padre lavoratore indipendentemente dal congedo di maternità della madre. Può essere fruito in giorni consecutivi o in maniera frazionata, ma sempre per giornate intere di lavoro.

Il congedo facoltativo

Il congedo facoltativo dà l’opportunità al padre di astenersi un giorno dal lavoro in alternativa alla madre. Questa possibilità è subordinata alla scelta della madre lavoratrice di rinunciare a un giorno di astensione per maternità a favore del papà, con la seguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria. Il giorno facoltativo è fruibile anche in contemporanea all’astensione della madre e deve essere esercitato sempre entro cinque mesi dalla nascita del figlio.

Indennità a carico dell’Inps

I giorni di congedo sono interamente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennità pari al 100% della retribuzione, sia nel caso di congedo obbligatorio sia per quello facoltativo. In entrambi casi l’indennità è a carico dell’Inps. Il datore di lavoro si preoccupa di anticiparla in busta pasta e di riscuoterla tramite piattaforma Inps Uniemens.

 

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