Licenziamento collettivo illegittimo per un disabile [Cassazione]

La Corte di Cassazione è intervenuta sull'illegittimità del licenziamento di un disabile al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale

Licenziamento collettivo illegittimo per un disabile [Cassazione]

Con sentenza n. 26029 del 15 ottobre 2019, la Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte di Appello di Roma, ha affermato che sulla base della previsione contenuta nell’art. 10 della legge n. 68/1999, il licenziamento di un disabile al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale è illegittimo se con tale recesso il datore di lavoro va a ledere la c.d. “quota di riserva”.

Per maggiori informazioni sul licenziamento collettivo illegittimo per un disabile di seguito un estratto dell’articolo 10 della legge n. 68/1999

Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

  1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
  2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
  3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 […] La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.
  4. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge. 5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio […]

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