È obbligatorio lo stop&go tra un contratto di somministrazione e l’altro all’interno della medesima azienda e per la stessa mansione?

È obbligatorio lo stop&go tra un contratto di somministrazione e l’altro all’interno della medesima azienda e per la stessa mansione?

Confrontandomi con una delle Agenzia per il Lavoro, con la quale collaboriamo da anni, è emerso che non è necessario lo stop&go di 10 o 20 giorni tra un contratto di somministrazione e l’altro all’interno della medesima azienda e per la stessa mansione. Eravamo convinti che il nuovo decreto dignità avesse inserito le tempistiche dello stop&go, così come già avveniva per i contratti diretti in azienda.  Chi ha ragione?

Segue la risposta del Dott. Roberto Camera:

L’obbligo del c.d. “stop & go”, previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 81/2015, è stato escluso dalla disciplina della somministrazione a termine, così come modificata dal c.d. “decreto dignità”.

Infatti, il nuovo comma 2, dell’articolo 34, del decreto legislativo 81/2015 (Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione), stabilisce che «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24.».

In definitiva, non sussiste alcun obbligo di prevedere una “vacanza” tra 2 contratti in somministrazione.

Probabilmente, la confusione nasce dal fatto che detta esclusione è stata prevista dalla Legge di conversione del decreto dignità (Legge 96/2018), pubblicata il 12 agosto 2018, e non anche dal Decreto Legge 87/2018.

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