Cassazione: è cessione di ramo d’azienda solo se con i dipendenti viene ceduto anche il know-how

Cassazione: è cessione di ramo d’azienda solo se con i dipendenti viene ceduto anche il know-how

Con la nuova sentenza della Corte di Cassazione (n. 1769 del 24 gennaio 2018), si conferma l’interpretazione secondo cui si è in presenza di Cessione di ramo d’azienda solo nel caso in cui oltre ai lavoratori si cede anche il know-how. A mettere in risalto la sentenza è l’Approfondimento della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Detta sentenza, sottolineano gli esperti della Fondazione, garantisce “il consolidato orientamento in materia di cessione di ramo d’azienda”. Difatti, questo caso in particolare “non si configura se contestualmente al trasferimento dei lavoratori non si riscontra anche il trasferimento di un determinato know-how individuabile in una particolare specializzazione del personale trasferito, poiché è indispensabile la conservazione dell’identità economica”.

Come controprova di tale argomentazione, dicono i consulenti del lavoro, “la Suprema Corte ha ribadito che non sussistono le condizioni affinché si configuri un trasferimento di ramo d’azienda se la realtà sia stata creata ad hoc, in occasione del trasferimento stesso, poiché condizione necessaria è la preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionale”. Per definizione, di fatto, elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda è la capacità, al momento della suddivisione, di fornire, con propri mezzi funzionali e organizzativi, allo scopo produttivo senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Qualora le predette condizioni non fossero soddisfatte, il procedimento risulterebbe inefficace, con il conseguente reintegro dei lavoratori nelle mansioni e nella sede operativa precedente.

Approfondimento sulla cessione di ramo d’azienda

Con l’approfondimento “Lavoro in Cassazione” dedicato all’argomento in questione, la Fondazione Studi consulenti del lavoro, oltre a rendere noto il principio giuridico, esamina l’identificazione della nozione di azienda e sulle garanzie del lavoratore in caso di trasferimento, sottolineando che, ai fini della sussistenza di un trasferimento d’azienda in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente sulla mano d’opera, risulta necessario, ai sensi della direttiva 2001/23, che la parte più rilevante del personale sia presa in carico dal presunto cessionario per la conservazione dell’identità di un’entità economica.

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