Il licenziamento o le dimissioni per causa di matrimonio sono nulli ?
La risposta è positiva e le eventuali dimissioni della lavoratrice sono, parimenti, nulle, se non confermate entro un mese dalla presentazione, avanti ad un funzionario della Direzione territoriale del Lavoro.
La nullità si presume dal momento in cui è stata presentata la richiesta dell’affissione delle pubblicazioni nella sede comunale, in quanto segua matrimonio, fino ad un anno dalla celebrazione dello stesso. Le dimissioni non confermate sono nulle e la lavoratrice può chiedere, in ogni momento, la riammissione al lavoro.
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