Collocamento dei lavoratori disabili: le novità del D.L.vo n. 151/2015 [E.Massi]

Collocamento dei lavoratori disabili: le novità del D.L.vo n. 151/2015 [E.Massi]

Il Legislatore delegato, all’interno del decreto sulla razionalizzazione e semplificazione in materia di lavoro, entrato in vigore il 24 settembre con il n. 151/2015, ha, tra le altre cose, operato una sorta di ” restyling” della legge n. 68/1999 che disciplina l‘avviamento al lavoro dei soggetti portatori di handicap.

L’analisi che intendo effettuare non e’ altro che una prima riflessione sugli argomenti affrontati.

L’art. 1 appare al momento una norma di contenuto programmatico che sembra finalizzata a creare  le premesse per un collocamento mirato effettivo e credibile. Per far ciò entro il 23 marzo 2016 il Ministro del Lavoro dovrà emanare uno o più provvedimenti che punteranno:

  • alla promozione di una rete integrata tra servizi sociali, sanitari ed educativi presenti sul territorio e l’INAIL finalizzata a prendere in carico i lavoratori con disabilità al fine di agevolarne l’inserimento lavorativo;
  • alla promozione di accordi territoriali tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, cooperative sociali e associazioni dei familiari disabili, e del terzo settore, alfine di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap;
  • alla progettazione di forme di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e della progettazione di indirizzi per i servizi competenti finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo in un’ottica bio-psico-sociale;
  • alla analisi dei posti da assegnare al personale disabile anche in ragione dei ragionevoli adattamenti che il datore di lavoro e’ tenuto ad adottare;
  • alla promozione di un soggetto responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro il cui compito principale e’ finalizzato ad agevolare il proficuo inserimento al lavoro e a risolvere i problemi legati alla disabilità anche in raccordo con l’INAIL per i portatori di handicap causato da un infortunio sul lavoro;
  • alla individuazione di buone pratiche relative all’inserimento lavorativo.

Sui punti appena evidenziati, espressi in modo generico, seppur apprezzabile, si potrà esprimere un giudizio nel momento in cui gli stessi saranno tradotti in realtà normativa pienamente operativa, sperando, che ai fini dell’effettivo funzionamento, non si creino strutture burocratiche ed autoreferenziali che poco hanno a che vedere con le giuste aspettative dei lavoratori portatori di handicap.

Collocamento dei disabili nelle piccole imprese

Dopo aver all’art. 2 ampliato la sfera dei destinatari della norma, allargando il campo di applicazione  alle persone di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 222/1984 (che sono i percettori di una pensione di invalidità), il Legislatore delegato tocca, innovandolo, profondamente, il collocamento dei lavoratori disabili nelle imprese dimensionate sui quindici dipendenti, a partire dal 1 gennaio 2017.

Per ben comprendere la portata della novità ritengo necessario riassumere, sia pure brevemente, quale e’ ora la regola vigente determinata da un lato, dalla versione contenuta nell’art. 3 della legge n. 68/1999 e, dall’altro, dai chiarimenti amministrativi espressi dal Dicastero del Lavoro a partire dall’inizio degli anni 2000.

Oggi, l’assunzione di un lavoratore disabile nelle aziende che raggiungono un organico pari alle quindici unità scatta nel caso di una nuova assunzione ( quindi i dipendenti salgono a sedici) e il datore di lavoro ha tempo dodici mesi dal momento nel quale si è’ instaurato il nuovo rapporto, per adempiere l’obbligo.

Tutto questo verrà meno a partire dal 2017: di conseguenza i datori di lavoro che, per effetto di nuove assunzioni, raggiungeranno la soglia fatidica, avranno sessanta giorni di tempo per adempiere, trascorsi i quali troverà applicazione l’art. 15 che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 62,77  euro per ogni giorno lavorativo, destinata a crescere fino a quando non si darà seguito all’onere legale. Tutto questo, indubbiamente, sarà destinato a creare problemi operativi di non poco conto, tenendo presenti le realtà aziendali di tali piccole unità ove, con tutta la buona volontà possibile, potrebbe essere particolarmente difficoltoso trovare una postazione lavorativa al disabile anche apportando gli opportuni adattamenti.

Nelle aziende che raggiungono la soglia minima dei quindici dipendenti ci troviamo in presenza di due disposizioni che sembrano, per certi versi, non andare nella stessa direzione. Mi spiego meglio.

Da un lato abbiamo l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 23/2015 che sembra dire ai piccoli datori di lavoro: “cresci senza paura, assumi lavoratori a tempo indeterminato (anche utilizzando gli incentivi previsti dalla legge n.190/2014) e, se per effetto di tali nuovi rapporti supererai la soglia fatidica delle quindici unità, ai tuoi dipendenti assunti prima del 6 marzo 2015, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non si applicherà l’art. 18, ma la tutela  indennitaria economica prevista dall’art. 3, comma 1”.

Dall’altro lato, invece, il Decreto Legislativo “toglie” alle aziende che crescono e raggiungono la soglia, quel vantaggio prettamente operativo e, a mio avviso, giustificato anche dalle dimensioni della organizzazione aziendale, di procrastinare l’assunzione al raggiungimento della ulteriore espansione legata all’incremento di un nuovo dipendente.

Computabilita’ nella quota d’obbligo del personale non assunto obbligatoriamente

Nella quota di riserva prevista dalla norma (un lavoratore nelle aziende da quindici a trentacinque dipendenti, due in quelle comprese tra trentasei e cinquanta, il 7% in quelle con un organico superiore), l’art. 4 del D.L.vo n. 151/2015 consente di computare nell’aliquota i lavoratori già disabili prima dell’assunzione (ma non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio) con una percentuale di minorazione superiore al 60% o con minorazioni riferibili a quelle comprese tra la prima e sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norma in materia di pensioni di guerra o con disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%: la disposizione appare l’esatto “pendant” di quella che consente la computabilita’ dei lavoratori invalidatisi con la stessa percentuale nel corso del rapporto di lavoro (ovviamente, non per colpa del datore di lavoro).

Esclusioni, esoneri e contributi esonerativi

Attraverso l’art. 5 il Legislatore delegato “cassa” la possibilità che avevano i titolari delle aziende di autotrasporto di non computare nella base di calcolo il personale viaggiante addetto alla guida degli automezzi.

Detto questo, tuttavia, la norma prosegue affermando che le imprese private e gli Enti pubblici economici potranno auto certificare l’esonero  dall’obbligo per tutto il personale che è’ impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Tale autocertificazione, però, ha un costo, in quanto per ogni giorno lavorativo dovrà essere versata al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (dal quale l’art. 13 trae gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori con handicap abbastanza pesanti) una somma pari a 30,64 euro relativa a ciascun lavoratore disabile non occupato  per effetto di tale “scomputo” dalla base di calcolo. Le modalità di versamento del contributo dovranno essere determinate da un provvedimento del Ministro del Lavoro che sarà emanato entro il 23 novembre 2015.

Altre modifiche riguardano i datori di lavoro pubblici: il nuovo comma 8 ter dell’art. 5 della legge n. 68/1999 consente agli stessi di assumere “in soprannumero” lavoratori disabili in una unità produttiva della Regione, compensando, in automatico, con altre strutture ricomprese nello stesso ambito territoriale. Tutto questo va riportato nel prospetto informativo inviato agli uffici competenti interessati.

Richiesta nominativa generalizzata

L’avviamento numerico, sia pure in percentuale ridotta, previsto dalle precedenti disposizioni resta un ricordo per le aziende private ( per i datori di lavoro pubblici rimane per l’avviamento a selezione per le qualifiche nelle quali non si procede con la procedura concorsuale): ora diviene tutto nominativo, fatti salvi accordi diversi scaturenti da convenzioni con i servizi per l’impiego stipulati ex art. 11. La novità appare, senz’altro, positiva, pur restando, in capo al servizio pubblico, l’avviamento numerico, anche sui presenti, qualora il datore di lavoro non abbia ottemperato nei termini indicati dalla norma. Quest’ultimo potrà chiedere al servizio pubblico anche un’attività di preselezione dei possibili candidati per le qualifiche richieste.

Iscrizione nelle liste e compiti del comitato tecnico

Attraverso l’art. 7 il Decreto Legislativo n. 151/2015 apporta modifiche alle modalità di iscrizione dei portatori di handicap nell’elenco dei servizi per il collocamento mirato. Si conferma che il soggetto e’ tenuto ad iscriversi presso quello sul quale insiste il luogo di residenza ma, al contempo, gli si consente di emigrare, previa cancellazione, presso un altro servizio presente sul territorio italiano. Con l’iscrizione, il comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, annota le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura ed il grado di disabilità, confrontando il tutto con i posti disponibili, alfine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Rispetto al vecchio testo della legge n. 68/1999, il comitato tecnico sembra assumere una funzione più operativa e tale da influire su quella del Dirigente responsabile della struttura.

Banca dati del collocamento mirato

E’ questa una novità di spessore contenuta nel provvedimento all’art. 8: occorrerà attendere un Decreto “concertato ” Lavoro – Funzione Pubblica che dovrebbe vedere la luce entro il 23 marzo 2016, al termine di un iter procedimentale che coinvolge la Conferenza Stato – Regioni, per sapere, nel concreto, quali saranno i dati da trasmettere, sentito anche il Garante della privacy, e le modalità di acquisizione.

Per il momento, al netto di nuovi oneri per la finanza pubblica, si afferma che nella banca dati del collocamento mirato finiranno i prospetti informativi trasmessi dai datori di lavoro, le sospensioni, gli esoneri autorizzati  le convenzioni, le informazioni sui lavoratori iscritti e le relative schede, gli incentivi ex art. 13  (forniti dsll’INPS), le informazioni dell’INAIL sugli interventi per il reinserimento dei soggetti affetti da disabilità conseguente al lavoro, oltre ad altre informazioni scaturenti da fonti come il c.d. “casellario dell’accoglienza”.

Incentivi per l’inserimento dei disabili

Attraverso l’art. 10 viene riscritto l’art. 13 della legge n. 68/1999: a partire dal 1 gennaio 2016 non saranno più le Regioni ad erogare i benefici ma direttamente l’INPS mediante il sistema del conguaglio contributivo attivabile con una procedura telematica che sarà predisposta dall’INPS, con termini procedurali di stipula del contratto (entro 7 giorni dalla prenotazione) che ricordano quelli previsti dall’art. 1 del D.L. n. 76/2013, oggi abrogato.

Vediamo come sarà l’incentivo:

  • La durata complessiva sarà di 36 mesi, previa istanza da parte dell’azienda interessata;
  • La misura sarà pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con un handicap fisico superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra;
  • La misura scende al 35% qualora la riduzione della capacità lavorativa sia tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella di cui si è appena parlato siano comprese tra la quarta e la sesta categoria;
  • La misura risulta essere del 70% nel caso in cui ad essere assunto sia un disabile intellettivo o psichico con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: in questa ipotesi l’agevolazione viene riconosciuta per 60 mesi. Se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, il beneficio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

Le ultime novità concernenti la legge n. 68/1999 sono contenute nell’art. 11 del D.L.vo n. 151/2015 e riguardano il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili nel quale confluiscono gli importi di tutte le sanzioni amministrative previste dalla legge, i contributi dovuti dai datori di lavoro ad eccezione di quelli che scaturiscono dai conferimenti all’art. 13 (come quello dovuto dalle imprese che “scomputano”  dal prospetto informativo i lavoratori per i quali pagano un premio INAIL pari o superiore al 60 per mille) e le eventuali erogazioni dei privati, degli Enti e delle Fondazioni.

Il nuovo testo ha modificato il contenuto della lettera b del comma 4: il Fondo regionale erogherà  contributi per il rimborso forfettario delle spese necessarie per l’adozione di accomodamenti ragionevoli per l’adeguamento delle postazioni lavorative occupate da lavoratori portatori di un handicap superiore al 50%, per l’approntamento di tecnologie da lavoro, per la rimozione di barriere architettoniche che limitano l’integrazione lavorativa si soggetti con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

* Nei commenti in basso ulteriori chiarimenti sul tema a cura del Dott. Eufranio Massi

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 323 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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