Lavoratori itineranti e orario di lavoro durante gli spostamenti [Corte giustizia EU]
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza alla causa C‑266/14 del 10 settembre 2014 , ha ritenuto che l’articolo 2, punto 1, della Direttiva Europea n. 2003/88, sull’organizzazione dell’orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che costituisce «orario di lavoro» il tempo che lavoratori itineranti , ossia lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, impiegano per spostarsi dal loro domicilio al primo cliente indicato dal loro datore di lavoro e dall’ultimo cliente indicato dal loro datore di lavoro al loro domicilio.
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