Permesso di soggiorno per motivi religiosi, nessuna conversione a subordinato
Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, ha emanato la circolare n. 4621 del 27 agosto 2015, con la quale, facendo seguito al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 1048/2015, ha ribadito che l’unica ragione per la quale un cittadino straniero possa ottenere il permesso di soggiorno per motivi religiosi sia quella di svolgere nel territorio nazionale l’attività strettamente collegata al proprio ministero religioso e che se tali presupposti vengono meno, perché il titolare di tale permessi intenda dedicarsi ad attività lavorativa, venga a mancare l’unico presupposto di entrata e permanenza nel territorio nazionale.
FONTE: Ministero dell’Interno
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