Work in progress: focus sui contratti a termine

– Per i contratti a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della causalità (modificato art.1del D.Lgs.368/2001). L’acausalità è estesa anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato attraverso la soppressione dei primi due periodi dell’art.20, comma 4, del D.Lgs.276/2003.

Si tratta di un ulteriore rilancio della tipologia che è stata introdotta dalla legge 92/2012 e che consente la stipula senza l’individuazione della causale.

– Viene inoltre superata l’attuale limitazione della proroga del contratto a tempo determinato ad una sola volta sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.

Su tali aspetti, il Ministero ha chiarito che è possibile prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi.

Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.

– Viene tuttavia introdotto un limite massimo del 20% di utilizzo di tale tipologia contrattuale da calcolarsi sulla base occupazionale esistente. Il decreto fa, comunque, salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine e questa rappresenta una novità che non era emersa in sede di presentazione e che è stata comunicata dal Ministero.

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Marialuisa Santoro
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Consulente del lavovo Generazione vincente Spa http://generazionevincente.it/

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