Durante diffida accertativa si può rivedere l’imponibile contributivo?
L'esperto Roberto Camera risponde al quesito di un lettore
Ho intenzione di richiedere un tentativo di conciliazione monocratica, previsto durante una procedura di diffida accertativa. Durante la procedura posso rivedere quanto stabilito nell’accertamento ispettivo e con esso l’imponibile contributivo?
La conciliazione monocratica instaurata in virtù di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 124/2004 a seguito di notificazione di provvedimento diffida accertativa non possono avere riflessi sull’imponibile contributivo che dovrà essere calcolato secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 338/1989.
Ecco il testo dell’articolo 12, comma 2, decreto legislativo n.124/2004:
“Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo’ promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile”.
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