Cos’è una “disposizione” emessa da un Ispettore del lavoro?
L'esperto Roberto Camera risponde al quesito di un lettore
Mi spiega cosa è una “disposizione” emessa da un Ispettore del lavoro?
La disposizione, di cui all’articolo 14, Decreto Legislativo n. 124/2004, è un potere, in capo agli ispettori del lavoro, adottato in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non sono soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali.
In caso di mancata ottemperanza alla disposizione emanata dall’organo di vigilanza, viene applicata una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
Ecco il testo dell’articolo 14, Decreto Legislativo n.124/2004:
“(1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto).”
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