Quando va pagata la Liquidazione TFR e quali conseguenze in caso di ritardo?

Il trattamento di fine rapporto (TFR) consiste nella somma di accantonamenti annuali di una quota della retribuzione ed è un emolumento necessariamente collegato allo svolgimento di una prestazione lavorativa di tipo subordinato, la cui materiale erogazione viene differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 2120 cod. civ.). La quota annuale di accantonamento del TFR si determina dividendo per 13,5 la retribuzione utile, mentre l’accantonamento così determinato, con esclusione della quota maturata nell’anno, deve essere incrementato, al 31 dicembre di ogni anno, applicando un tasso composto (1,5% in misura fissa e 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente).

In merito ai tempi del pagamento del TFR la giurisprudenza si è più volte pronunciata sancendo specifici criteri operativi: l’importo spettante per trattamento di fine rapporto deve essere erogato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (art. 2120, comma 1, cod. civ.;Cass. civ., sez. lav., 18 novembre 1997, n.11470); il datore di lavoro deve corrispondere il TFR immediatamente al momento della cessazione del rapporto (che combacia con il giorno di giorno fi pagamento delle retribuzioni correnti da uso aziendale), indipendentemente dalla disponibilità di tutti gli elementi di calcolo ed in particolare dell’indice ISTAT, altrimenti dovrà versare sulla somma anche gli interessi e la rivalutazione per ogni giorno di ritardo (Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2002, n. 4822; Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4222); in particolare si segnala Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7143, secondo cui “Il t.f.r., pur maturando come l’indennità di anzianità alla data di cessazione del rapporto di lavoro, da tale data produce rivalutazione e gli interessi legali – attesa la natura di credito di valuta assimilabile a un credito di valore in forza dell’art. 429 terzo comma c.p.c. -, purché a tale data possa essere stato determinato e, perciò, sia divenuto esigibile. In caso contrario produce gli accessori, ai sensi del art. 429, dal giorno in cui il credito può essere liquidato nel suoi ntegrale ammontare, anche se ciò si realizza, per la successiva acquisita conoscenza di tutti gli elementi di calcolo, dopo la cessazione del rapporto di lavoro”.

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