È possibile richiedere l’esonero all’assunzione di un disabile?
La richiesta all’esonero parziale di massimo il 60% della scopertura, avviene qualora l’azienda dimostri che le postazioni organizzative e le mansioni svolte all’interno dell’azienda hanno caratteristiche tali da rendere difficoltoso l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
In particolare, l’esonero parziale è possibile in caso di:
- a) faticosità della prestazione lavorativa: presenza di attività richiedenti deambulazione e/o stazione eretta prolungata e costante, movimentazione manuale di carichi ripetuta e/o continua nell’arco del periodo lavorativo giornaliero, elevata manualità, presenza di situazioni ad alto contenuto di stress e tensioni mentali, ecc.;
- b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa: presenza di agenti chimici e/o fisici, processo produttivo complesso, impianti tecnologici, macchine e attrezzature, sostanze e materie prime a rischio, condizioni di esecuzione complessa, movimentazione meccanica ecc.;
- c) particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: presenza di lavoro esterno e/o articolato su turni, personale viaggiante, particolare specializzazione del personale, ecc.
In questi casi è previsto un contributo esonerativo di 30,64 euro per ciascuna unità non assunta e per ogni giorno lavorativo.
Dal sitio del Ministero del Lavoro Cliclavoro:
L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese:
- in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con in intervento straordinario di integrazione salariale
- in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione
- che stipulano contratti di solidarietà
- in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità. Qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori, la sospensione si proroga di un anno
- che hanno sottoscritto degli accordi di incentivo all’esodo ai sensi dell’art. 4, commi 1-7 della Legge 92/2012 (Circolare MLPS n.22/2014)
Nei casi sopra indicati, nel periodo in cui l’azienda rimane in attesa di ricevere l’autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Per maggiori informazioni leggi anche:
Un’analisi approfondita dei vari tipi di incentivi del tirocinio professionalizzante e i motivi per cui conviene utilizzarlo per le assunzioni nel 2019
Mancata assunzione di lavoratori disabili: le nuove sanzioni [E.Massi]
Con le ultime modifiche contenute nel decreto correttivo dei provvedimenti attuativi del Jobs act, si interviene, nuovamente, sulla legge n. 68/1999, già oggetto di un “restyling” appena lo scorso anno. Mi riferisco all’intervento normativo, contenuto nella revisione del decreto legislativo n. 151/2015, con il quale viene riscritta
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