È possibile applicare una detassazione al premio di risultato con accordo antecedente il 31.12?
In data 27 novembre abbiamo firmato un accordo aziendale per il premio di risultato. Come unico obiettivo abbiamo indicato il fatturato del 31 dicembre 2020. Possiamo applicare la detassazione sul premio?
Ritengo che non si possa prevedere la detassazione, in quanto manca l’incertezza nel raggiungimento degli obiettivi incrementali, stante il fatto che l’accordo è stato sottoscritto il 27 novembre e l’unico obiettivo è il fatturato al 31 dicembre.
L’Agenzia delle Entrate, in più occasioni (es. interpello 550/2020, risoluzione 36/2020), ha chiarito che il regime fiscale di favore può applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali, alla base della maturazione del premio, sia incerto alla data di stipulazione dell’accordo.
In definitiva, laddove alla data di stipula dell’accordo aziendale di definizione del premio di risultato, manchi l’incertezza al raggiungimento dell’obiettivo incrementale, viene meno l’applicabilità dell’agevolazione fiscale.
Questo è uno stralcio della risoluzione 36/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate:
“…qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.”
Che cos’è in effetti il premio risultato? Ecco la definizione:
La legge di stabilità 2016, sulla scia di alcune buone prassi di relazioni industriali, disciplina i premi di risultato secondo una logica innovativa: essi esistono perché c’è maggiore laboriosità e il datore di lavoro intende valorizzare positivamente il lavoro, e non (più) la sola produttività. Pertanto, è stata rafforzata la relazione giuridica tra premio e welfare aziendale, valorizzando le funzioni organizzative della contrattazione decentrata e la funzioni promozionali della detassazione. Come avviene per la retribuzione, per cui il legislatore e la contrattazione collettiva ne stabiliscono il perimetro, anche la definizione dei premi di risultato è relativa e va valutata di volta in volta. Nel caso di specie, è la legge che, riconoscendo forme di agevolazione fiscale a un tipo di attribuzione economica, ne determina la natura retributiva e assegna alla contrattazione collettiva la funzione di individuare le modalità di valutazione del risultato ed erogazione del premio.
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