- età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
- non aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;
- sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
Importo dell’incentivo
L’agevolazione contributiva è utilizzabile dai datori di lavoro per una
durata massima di 12 mesi ed entro il tesso massimo di 8.060€. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo non è valido soltanto nel Mezzogiorno, ma anche nelle Regioni in transizione e più sviluppate. Il bonus IO Lavoro sarà inoltre cumulabile con altre misure già previste a sostegno dell’occupazione, come ad esempio quelle legate all’assunzione di percettori del
Reddito di Cittadinanza.
Tipologie contrattuali incentivate
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Come accedere al nuovo incentivo
Per l’accesso alla nuova misura, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, mediante apposito modulo telematico che sarà definito dall’Istituto stesso. L’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio delle denunce contributive. L’Istituto determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto e verifica i requisiti di ammissione all’incentivo. In secondo luogo l’INPS comunica, sempre mediante modulo telematico, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
Fonte: Dottrina Lavoro
Scarica il decreto Anpal – Io Lavoro
2 Commenti
StefanoM
Febbraio 27, 10:57Buongiorno,
ai fini della spettanza dell’incentivo, in caso di trasformazione a tempo indeterminato l’articolo 4 comma 3 del decreto ANPAL 52/2020 dispone che “non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all’art. 2 comma 2 del presente decreto”.
Se la trasformazione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore con più di 25 anni di età, a Vs. avviso oltre al requisito di disoccupazione non è richiesto nemmeno quello di essere “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (essendo lo stesso comunque previsto sempre dal medesimo art. 2 comma 2)?
Molte grazie.
Domenico Di Rocco
Febbraio 21, 13:07Molto interessante