Richiesta di minori carichi di lavoro e demansionamento [Cassazione]
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa sulla richiesta di un lavoratore finalizzata ad avere meno carichi di lavoro
Con ordinanza n. 18817 del 12 luglio 2019, la Cassazione ha affermato che, a fronte di una richiesta del lavoratore finalizzata ad avere meno carichi di lavoro ed a seguito di una redistribuzione dei compiti già svolti dall’interessato (operazione effettuata al rientro da una assenza per malattia), non si può parlare di demansionamento come decisione unilaterale del datore di lavoro, in quanto, in precedenza, sussisteva una specifica richiesta del dipendente.
Nel caso preso in esame un lavoratore era ricorso al giudice del lavoro affinchè condannasse l’azienda al risarcimento del danno per un presunto demansionamento subito conseguentemente, secondo la sua opinione, dell’ingiustificata sottrazione di alcuni compiti.
Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore, mentre la Corte d’appello ha dato ragione al datore di lavoro rilevando l’inesistenza del demansionamento giacché, prima dell’incidente che ha coinvolto il dipendente, lo stesso aveva chiesto altro personale a sua disposizione o in alternativa di essere sollevato da alcuni incarichi.
La Suprema Corte, adita dal lavoratore, ha condiviso il giudizio dei giudici d’appello ribadendo che non si è in presenza di un demansionamento se la riduzione dell’attività lavorativa era stata in precedenza richiesta dal lavoratore.
0 Commenti
Non ci sono commenti al momento!
Puoi essere il primo a commentare questo post!