È valida una conciliazione avvenuta dinanzi alla Commissione di Certificazione per quanto riguarda le rinunce e transazioni previste dall’articolo 2113, quarto comma?
Sì, la Legge 183/2010 prevede, all’articolo 31, la possibilità di istituire, da parte delle Commissioni di Certificazione, camere arbitrali (ai sensi dell’art. 412 cpc, 3° e 4° comma) e commissioni di conciliazione (ai sensi dell’art. 410 cpc).
Questo quanto previsto dai commi 12 e 13 dell’articolo 31:
- Gli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
- Presso le sedi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.
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