È obbligatorio depositare al Ministero del Lavoro il premio di risultato per usufruire della detassazione?

È obbligatorio depositare al Ministero del Lavoro il premio di risultato per usufruire della detassazione?

Abbiamo un accordo aziendale, siglato a novembre 2018, che prevede un premio di risultato che, per quest’anno, è incrementale rispetto agli indicatori previsti dal contratto stesso. Il problema è che non l’abbiamo ancora depositato al Ministero del Lavoro. Possiamo comunque fruire della detassazione?

La circolare n. 5/2018 dell’Agenzia delle Entrate, in merito al deposito del contratto aziendale, ha specificato che: “ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, l’art. 5 del Decreto prevede che i contratti territoriali e aziendali siano depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, … Tale termine è da intendersi quale ordinatorio fermo restando che i premi di risultato risulteranno agevolabili sempreché i contratti aziendali o territoriali al momento della erogazione del premio siano già stati depositati, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle previsioni della legge.”.

In definitiva, qualora non abbiate ancora distribuito il Premio Di Risultato e questo è agevolabile secondo quanto previsto dalle legge 208/2015 e dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2016, potete detassarlo previo deposito dell’accordo aziendale al seguente link:  Deposito telematico contratti di secondo livello

 

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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