Ho una lavoratrice che volontariamente mi ha dato la disponibilità ad iniziare l’attività lavorativa alle 5 del mattino. La lavoratrice ha un figlio di 8 mesi, sono in regola?
La lavoratrice si trova nel periodo tutelato dall’articolo 11 del decreto legislativo 66/2003, che vieta espressamente la possibilità di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Nel caso specifico, la lavoratrice non può svolgere attività lavorativa, negli orari suindicati, sino al compimento di un anno del bambino; neanche qualora abbia volontariamente dato la propria disponibilità.
In caso di violazione al precetto dell’articolo 11, il datore di lavoro è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 516 a 2.582 euro.
Ricordo, infine, che dopo tale data e sino al compimento dei 3 anni del bambino/a, la lavoratrice potrà prestare attività lavorativa notturna solo se consenziente.
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