Esonero contributivo per le nuove assunzioni 2015: emanata la circolare inps n. 17/2015

lavoro internetÈ stata diffusa questa mattina la tanto attesa Circolare INPS n. 17/2015 del 29.01.2015, in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate da qualsiasi datore di lavoro nel corso dell’anno 2015, ai sensi di quanto previsto dalla Finanziaria per l’anno in corso (Legge 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti).
Com’è oramai a tutti noto, la misura del nuovo incentivo previsto in finanziaria è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino all’importo massimo di euro 8.060,00 annui. Restano comunque dovuti i contributi previdenziali a carico del lavoratore oltre ai premi e i contributi INAIL. L’applicazione del beneficio, come era facile prevedere, non determina alcuna riduzione del trattamento previdenziale per i lavoratori coinvolti, i quali beneficeranno pure degli istituti e degli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il datore di lavoro.

Il beneficio spetta per tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015 e la sua durata è pari a 36 mesi a far data dal giorno di assunzione. Per la fruizione dello sgravio è necessario che il lavoratore non sia stato occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi antecedenti la data di assunzione. Per ridurre il rischio di artificiosa precostituzione dei presupposti per l’ottenimento del beneficio, è stata pure esclusa l’applicazione dell’esonero qualora, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore richiedente l’incentivo o con società o soggetto comunque collegati al medesimo.

L’Istituto ha chiarito che la misura incentivante assume la natura tipica di incentivo all’occupazione, ritenendo che la stessa – caratterizzandosi quale intervento generalizzato e potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico e in qualsiasi area del territorio nazionale – non sia qualificabile alla stregua di un aiuto di Stato (art. 107 Trattato UE). Ciò significa che lo sgravio incentivante è riconosciuto per ogni assunzione a tempo indeterminato, senza alcuna necessaria preventiva valutazione, a titolo meramente esemplificativo, né in termini di incremento occupazionale, né in termini di rispetto della disciplina c.d. “de minimis”.

L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che essi assumano o meno la natura di imprenditore, quindi anche alle associazioni culturali, di volontariato, politiche o sindacali e agli studi professionali. Nel novero dei beneficiari sono compresi, inoltre, i datori di lavoro del settore agricolo, tuttavia con specifiche limitazioni esaminate nella circolare.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part time, con le sole esclusioni dei contratti di apprendistato, del lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente, pur se stipulati a tempo indeterminato. Sono ricompresi nello sgravio le assunzioni dei dirigenti, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in attuazione a un vincolo associativo stipulato con una cooperativa di lavoro (L. 142/01) e le assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione effettuate dalle agenzie per il lavoro regolarmente autorizzate.

Nel caso di assunzione con modalità oraria part time, la misura massima dell’incentivo va riparametrata in funzione dello specifico orario ridotto di lavoro. Al fine di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (=8.060/12). Per i rapporti di lavoro instaurati oppure risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (=8.060,00/365) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Per quanto attiene alla somministrazione di manodopera, l’Istituto ha pure chiarito che l’incentivo spetta – fermi ovviamente i requisiti soggettivi previsti in generale dalle nuove disposizioni – ogni qual volta il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, a prescindere dalla circostanza per la quale la somministrazione di manodopera in favore dell’utilizzatore di turno avvenga a tempo indeterminato oppure a termine. È pacifico, dunque che anche le missioni a tempo determinato possono essere oggetto di incentivo qualora siano svolte con l’impiego di lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. Inoltre, la circolare chiarisce che in caso di cessazione della missione nel corso dell’anno, l’utilizzatore che dovesse assumere il lavoratore già somministrato potrà continuare a fruire dell’esonero contributivo per la durata residua del periodo massimo di fruizione, sempre che l’assunzione decorra dopo almeno sei mesi dalla cessazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato dal lavoratore. Seguendo il medesimo ragionamento, è parere di chi scrive che tutte le missioni in cui sia coinvolto il lavoratore incentivato assunto dal somministratore possano beneficiare dell’incentivo, anche qualora le medesime siano intervallate da eventuali periodi di disponibilità, fino alla naturale scadenza del periodo di 36 mesi dal giorno dell’assunzione previsto per legge.

Altro chiarimento estremamente opportuno riguarda la circostanza per la quale non sono ammissibili all’agevolazione quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi antecedenti l’avvio della missione proprio dal medesimo utilizzatore della somministrazione di manodopera, ovvero da soggetto comunque ad esso collegato. In sostanza l’istituto, pur se con formulazione non proprio felice, con evidente e dichiarato fine antielusivo, ha inteso chiarire [paragrafo 4 punto c) della circolare] che non è possibile aggirare il divieto di sgravio relativo alle assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti dal medesimo datore ricorrendo alla somministrazione tramite agenzia. È pacifico, invece che qualora l’agenzia per il lavoro – al pari di qualsiasi altro datore di lavoro – dovesse procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore licenziato da oltre sei mesi nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato, essa ben potrà beneficiare dello sgravio contributivo anche qualora il prestatore dovesse essere inviato in missione proprio presso il datore che aveva proceduto al licenziamento, e sempre a condizione che nel periodo intermedio (i sei mesi dal licenziamento) il lavoratore non sia stato comunque assunto a tempo indeterminato da qualsiasi datore. Del pari, è pacifico che l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore già precedentemente impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, dia certamente luogo al diritto allo sgravio contributivo.

In deroga, poi, al principio generale in materia di fruizione degli incentivi in ragione al quale qualsiasi incentivo all’assunzione non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce dalla legge o dal CCNL, ritiene l’istituto che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge riassunte nella circolare in commento, fruiscano dell’esonero contributivo triennale a prescindere dalla circostanza che esse costituiscano un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo. Ciò perché – chiarisce l’istituto – la legge in commento, più che al promuovere nuove assunzioni, è in realtà finalizzata a promuovere forme di occupazione stabile attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Dunque sono incentivabili, a titolo meramente esemplificativo, le assunzioni effettuate in attuazione dell’obbligo di cui all’art. 5, comma 4 – quater, D. Lgs. 368/01 (lavoratore che nei 12 mesi precedenti abbia avuto rapporti di lavoro a termine per un periodo superiore a sei mesi) e quelle poste in essere in caso di acquisto o affitto di azienda o ramo di azienda.

È stato pure chiarito che la trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è equiparabile a tutti gli effetti alla nuova assunzione, dunque non è necessario lasciar decorrere un intervallo temporale tra il precedente rapporto a termine e la nuova assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo, invece, non spetta nei seguenti casi:

a)     L’assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore licenziato in precedenza nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto di lavoro a termine. Il divieto non è aggirabile neppure ricorrendo alla somministrazione di manodopera di altro lavoratore.

Poiché il diritto di precedenza non opera ipso jure, è da ritenersi che tale condizione ricorra qualora il lavoratore abbia manifestato al datore, nei termini di legge, la volontà di esercitare il diritto di precedenza maturato;

b)    Il datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore nel caso di somministrazione, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, con esclusione dei casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità differenti da quelle in possesso dei lavoratori sospesi e sempre con riferimento all’unità produttiva interessata;

c)     L’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore che assume. Anche tale condizione, come pure sopra già chiarito, non è aggirabile attraverso la somministrazione di manodopera;

d)    L’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria sia stato effettuato oltre i termini di legge. In tal caso la perdita del beneficio è limitata al periodo compreso tra la data di effettiva assunzione e quella del tardivo inoltro della comunicazione.

La fruizione del beneficio, inoltre, è condizionata al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatore e, quindi, è necessario che il beneficiario sia munito della regolarità contributiva e rispetti le norme sancite dai contratti collettivi.

Quanto alle limitazioni soggettive introdotte proprio dalla L. 190/2014, l’INPS ha, inoltre, precisato che rientrano nel campo dei contratti a tempo indeterminato che, qualora posti in essere nei sei mesi antecedenti l’assunzione, determinano l’inapplicabilità dello sgravio contributivo: i) il contratto di apprendistato; ii) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla somministrazione di manodopera tramite agenzia; iii) il rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. La sussistenza di un precedente contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non  costituisce, invece, condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo.

L’Istituto chiarisce, ancora, che ai fini del beneficio il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Si tratta di una precisazione non da poco, atteso che la lettera della legge – facendo invece riferimento, ai fini dell’esclusione, in generale ai “lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato” – sembrava sempre escludere una possibile duplicazione del beneficio per il medesimo lavoratore in caso di successiva nuova assunzione, anche se effettuata da parte di un datore di lavoro differente da quello che aveva già goduto dello sgravio. Ne consegue che qualora un lavoratore assunto con il beneficio contributivo dovesse essere successivamente licenziato, il medesimo potrà essere nuovamente assunto con l’applicazione dello sgravio, sempre che la seconda assunzione a tempo indeterminato sia posta in essere a distanza di almeno sei mesi dalla prima e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Quanto alla compatibilità con altre forme di incentivo, poi, l’INPS chiarisce che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. incentivi per l’assunzione di ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi o donne prive di impiego regolarmente retribuito da oltre 24 mesi, oppure sei mesi in determinate aree del Paese), mentre esso è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, tra i quali: l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili; quello per l’assunzione di beneficiari del trattamento ASPI (art. 2, comma 10 bis, L. 92/12); l’incentivo inerente il programma “garanzia giovani”; l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5 D.L. 91/12, conv. L. 116/14).

Si ricorda, in fine, che sono stati soppressi i benefici contributivi previsti dalla L. 407/1990, che continuano ad operare esclusivamente in relazione alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2014.

Di seguito il testo della circolare.

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Autore

Luca Peluso (Legal Team)
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Avvocato Giuslavorista socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani). Consegue la laurea con lode in Giurisprudenza nell’anno 2001. Specializzato nell’individuazione di soluzioni idonee a garantire la giusta flessibilità in azienda, collabora con prestigiosi studi professionali fornendo prevalentemente attività di consulenza.

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