Con la risoluzione consensuale del contratto devo pagare il ticket licenziamento?

Con la risoluzione consensuale del contratto devo pagare il ticket licenziamento?

Con un lavoratore sono andato presso l’ispettorato del lavoro a fare un accordo conciliativo per risolvere il rapporto di lavoro. L’accordo si è concluso con una risoluzione consensuale. Come azienda, devo pagare il ticket licenziamento?

Dalle informazioni presenti nel suo quesito, non riesco ad inquadrare la procedura, per cui Le riepilogo le eventuali possibilità.

  • qualora l’accordo conciliativo sia stato concluso per condividere un recesso da un rapporto a tempo indeterminato, il ticket licenziamento non va pagato, in quanto il lavoratore non avrà diritto alla NASpI (indennità di disoccupazione).
  • qualora, viceversa, siate andati presso la Commissione di conciliazione dell’Ispettorato del Lavoro, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 604/1966 e cioè perché a monte vi era l’esigenza dell’azienda di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la soluzione dell’accordo, che ha portato ad una risoluzione consensuale, non libera l’azienda a corrispondere il ticket licenziamento, in quanto il lavoratore avrà diritto alla NASpI.

Per completezza di informazione, riepilogo le tipologie di risoluzione individuale del rapporto a tempo indeterminato alle quali va applicato il ticket licenziamento:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
  • Licenziamento per giusta causa;
  • Licenziamento durante o al termine del periodo di prova;
  • Licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale);
  • Recesso dell’Apprendista al termine del periodo formativo;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
  • Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti;
  • Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore.

 

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 507 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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