Dimissioni presentate sotto stress [Cassazione]
Con sentenza n. 30126 del 21 novembre 2018, la Corte di Cassazione, trattando la questione relativa alle dimissioni di un dipendente pubblico (al quale non si applica la procedura telematica prevista per il settore privato), ha affermato che il giudice deve accertare la volontà del lavoratore di lasciare il posto di lavoro senza alcun condizionamento: ciò presuppone che l’annullamento delle dimissioni (il lavoratore aveva chiesto la riammissione in servizio ma il proprio datore di lavoro pubblico non aveva aderito) non postula l’integrale perdita della capacità intellettiva, ma appare compatibile con un turbamento psichico transitorio tale da alterare la formazione di una volontà cosciente.
Estratto della sentenza n. 30126 della Corte di Cassazione:
1)
“ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall’art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venir meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’importanza dell’atto che sta per compiere. Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinunzia del posto di lavoro – bene protetto dagli artt 4 e 36 Cost. – sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l’incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso”.
2)
“la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni, non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti”.
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www.dottrinalavoro.it è un sito privato di informazione sulle novità in materia di lavoro diretto dal dott. Eufranio Massi e curato dal dott. Roberto Camera.
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