Licenziamento dell’uomo per causa di matrimonio [Cassazione]
Con sentenza n. 28926 del 13 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste alcuna discriminazione di genere correlata alle tutele poste dall’art. 35 del D.L.vo n. 198/2006 circa il licenziamento di un uomo nel periodo dell’anno susseguente alla celebrazione del matrimonio.
Tale precisazione della Suprema Corte, giustificata sulla base che tale disparità di trattamento con la donna è finalizzata alla tutela della maternità, in quanto la ragione si trova nella protezione costituzionalmente garantita (art. 37, comma 1, Cost.) assicurata alla donna e al bambino eventualmente nato.
Tale tutela è volta a tutelare “la complessità del rapporto tra madre e figlio nel primissimo periodo di vita, con riguardo non solo ai bisogni più propriamente biologici, ma anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino “.
Sull' autore

www.dottrinalavoro.it è un sito privato di informazione sulle novità in materia di lavoro diretto dal dott. Eufranio Massi e curato dal dott. Roberto Camera.
Vedi tutti i post di questo autore →Lascia un commento
Timeline
Edicola di oggi
Cerca
La nostra community
Top Editoriale
In tendenza
Normativa & Giurisprudenza
- No results available
iscriviti alla newsletter

0 Commenti
Non ci sono commenti al momento!
Puoi essere il primo a commentare questo post!