È possibile utilizzare un contratto intermittente dopo un contratto a termine?

È  possibile utilizzare un contratto intermittente dopo un contratto a termine?

La fattibilità (o meno) del successivo contratto intermittente dopo un ordinario contratto a termine dipende dalla risposta alla seguente domanda: il motivo di stipulare un contratto a chiamata è dovuto esclusivamente al fatto che il lavoratore ha raggiunto i limiti massimi di utilizzo del contratto a termine ordinario? Se la risposta è positiva, il contratto a chiamata può essere considerato illegittimo e impugnabile in quanto stipulato al solo fine di eludere una norma di legge. Se, viceversa, la risposta è negativa e l’utilizzo della prestazione lavorativa è realmente discontinua (al bisogno), con periodi di lavoro intervallati da periodi di non lavoro (che non sono esclusivamente i riposi settimanali), nulla vieta che l’azienda utilizzi il contratto intermittente.

Per maggiori informazioni di seguito gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 81/2015

Lavoro intermittente

Art. 13. Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente

1.) Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2.) Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

3.) In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

4.) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16.

5.) Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14. Divieti

1.) È vietato il ricorso al lavoro intermittente:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  • ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 507 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →