Rifiuto di svolgere mansioni non corrispondenti alla qualifica [Cassazione]
Con sentenza n. 24118 del 3 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che un lavoratore non può, a priori, rifiutare l’adempimento di una prestazione non corrispondente alle mansioni relative alal qualifica rivestita, atteso che è tenuto ad eseguire le disposizioni datoriali, ex art. 2086 e 2014 c.c. .
Ovviamente, può chiedere in giudizio che la sua prestazione lavorativa venga ricondotta all’interno della qualifica di appartenenza. La Corte ha precisato che il lavoratore “può legittimamente rendersi inadempiente invocando l’art. 1460 c.c. solo nel caso di totale inadempimento dell’altra parte o se l’inadempimento datoriale sia tanto grave da incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni“.
Sull' autore

www.dottrinalavoro.it è un sito privato di informazione sulle novità in materia di lavoro diretto dal dott. Eufranio Massi e curato dal dott. Roberto Camera.
Vedi tutti i post di questo autore →Lascia un commento
Timeline
Edicola di oggi
Cerca
La nostra community
Top Editoriale
In tendenza
Normativa & Giurisprudenza
iscriviti alla newsletter

0 Commenti
Non ci sono commenti al momento!
Puoi essere il primo a commentare questo post!