L’obbligo di compenso è previsto per tutti i tipi di tirocini?

L’obbligo di compenso è previsto per tutti i tipi di tirocini?

No, l’indennità di partecipazione è obbligatoria esclusivamente per i c.d. tirocini extra-curriculari, cioè quelli previsti al di fuori di un piano di studi. Quelli, per intenderci, che vanno comunicati al Centro per l’Impiego. Per quelli curriculari (studenti) non è obbligatorio ma facoltativo.

Il valore dell’indennità è deciso da una legge Regionale e non può essere inferiore a 300 euro.

In definitiva, il controllo va effettuato sui tirocini extra-curriculari; per questi, va monitorato il valore che viene corrisposto mensilmente al tirocinante, bloccando valori inferiori a 300 euro. Ricordo che il valore dell’indennità previsto dalla Regione è un minimo di legge ma che può essere aumentato dal soggetto ospitante.

Di seguito il testo presente sul sito del Ministero del Lavoro:

[…]Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro.

Esistono due tipi di tirocini:

  • i tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l’apprendimento con un’esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
  • i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all’indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle “Linee guida in materia di tirocini”.

Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l’impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo. Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell’attestazione dell’attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo. Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante[…].

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 507 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →