Aver verificato la regolarità del DURC mi esime da quanto prevede il D.lvo 276/2003 in materia di responsabilità solidale?

Aver verificato la regolarità del DURC mi esime da quanto prevede il D.lvo 276/2003 in materia di responsabilità solidale?

L’aver acquisito il DURC e l’aver verificato che questo è regolare, mi esime, quale committente, da quanto prevede il secondo comma dell’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 in materia di responsabilità solidale. In pratica, abbiamo saputo che un lavoratore che lavorava nell’appalto era in nero.

Segue la risposta del Dott. Roberto Camera:

No, l’acquisizione del DURC non esonera l’impresa committente alla responsabilità solidale sui trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Nel caso specifico, l’impresa committente sarà responsabile con l’appaltatore per quanto attiene al pagamento delle retribuzioni e dei contributi non corrisposti. Inoltre, l’ispettore, in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti, potrebbe evidenziare due cose: una non genuinità dell’appalto, ovvero, un rapporto di lavoro irregolare con la sola azienda committente. Comunque, è il caso di farsi seguire da un consulente.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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