Licenziamento lavoratrice madre in caso di chiusura dell’azienda [Cassazione]

cassazioneCon sentenza n. 14515 del 6 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito che la lavoratrice madre può essere licenziata, anche prima del compimento dell’anno di vita del bambino, in caso “di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta” (articolo 54, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 151/2001).

Detta indicazione non può essere estesa, in via analogica, anche al caso di chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente. In quest’ultimo caso, il licenziamento deve essere considerato illegittimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1.

Di seguito un estratto dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 151/2001:

  1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché’ fino al compimento di un anno di età del bambino.
  2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
  3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
    • di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
    • di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
    • di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
    • di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
  4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché’ il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. […]

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