Quali sono le caratteristiche per considerare lavoratori in trasferta, piuttosto che trasfertisti, i miei dipendenti ed erogare la relativa indennità?

Quali sono le caratteristiche per considerare lavoratori in trasferta, piuttosto che trasfertisti, i miei dipendenti ed erogare la relativa indennità?

Ai sensi dell’articolo 7-quinquies, della Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, per essere considerati trasfertisti, devono essere contestualmente presenti le seguenti condizioni:

  1. elemento formale: mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
  2. elemento sostanziale: svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  3. elemento retributivo: la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Si può rimandare anche all’articolo di Eufranio Massi “Trasferta o Trasfertismo? L’interpretazione autentica del legislatore”. Di seguito un estratto:

 

“ […]Il chiarimento normativo introdotto ha un impatto notevole sulle imprese (e, in misura minore, sui dipendenti interessati, relativamente all’aspetto fiscale): l’applicazione del comma 6 dell’art. 51 fa sì che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto al l’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità concorrano a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, mentre, se riferite al precedente comma 5, rientrano nel concetto di trasferta con l’ovvia applicazione dei limiti territoriali e reddituali in esso esplicitati (trasferta o missione fuori dall’ambito comunale computata come reddito se superiore a 46,48 euro al giorno – 77,47 all’estero – al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso di vitto o alloggio, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite viene ridotto di 1/3 o di 2/3 se il “ristoro” riguarda ambedue le voci. Se il rimborso ha natura analitica non concorrono a formare reddito le spese documentate per vitto, alloggio, viaggio o trasporto ed i rimborsi di spese, anche non documentate, sostenute dal dipendente, in occasione della trasferta o della missione, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevato a 25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nel territorio comunale, fatta eccezione per i rimborsi di trasporto documentati, concorrono a formare il reddito). […]”

 

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 507 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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