Assegno di ricollocazione: dopo una lunga fase di test finalmente al via
L’ Assegno di ricollocazione, in seguito ad una lunga fase di test che ne ha fatto rinviare diverse volte l’avvio, è finalmente operativo e a pieno regime. Ne dà notizia l’ Anpal, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, che dopo i continui rinvii adesso è pronta a far accedere i disoccupati a questo strumento particolarmente utile alla ricollocazione professionale.
L’ Assegno di Ricollocazione è un voucher che va da 250 a 5.000 euro (dipende dal profilo del disoccupato) per i servizi per il lavoro che concedono una possibilità di impiego ad un disoccupato che sia percettore di Naspi da almeno 4 mesi, la nuova indennità di disoccupazione. Il valore dell’assegno dipenderà dalla difficoltà (per territorio, per formazione e via discorrendo) di ricollocare il lavoratore preso in esame.
Requisiti Assegno di Ricollocazione
Il documento ANPAL descrive quali sono le categorie di soggetti che possono beneficiare del servizio:
- I percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione superi i quattro mesi. Non tutti i disoccupati, pertanto, beneficiano all’assegno.
- Chi ha diritto al Reddito di Inclusione per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio; le modalità di identificazione degli aventi diritto saranno composte con successivo provvedimento da definire in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- I lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis del decreto legislativo n. 148/2015, ovvero impiegati in aziende in crisi; anche in questo caso, le modalità per la richiesta anticipata dell’Assegno di Ricollocazione da parte di questi lavoratori saranno delineate con provvedimenti successivi stabiliti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le Regioni, attraverso i centri per l’impiego (sedi operative) da queste individuati, saranno le principali erogatrici dei servizi. Ma anche i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale e i soggetti accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro secondo i sistemi di accreditamento regionale. Nelle Regioni considerate “meno sviluppate” o “in transizione”(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise) è autorizzata la creazione di “Sportelli Temporanei Territoriali”.
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