Depenalizzazione per le omesse ritenute [Cassazione]
Con la sentenza n. 3662/2018, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la depenalizzazione parziale delle omesse ritenute a seguito della previsione contenuta nel decreto legislativo n. 8/2016 non ha effetti sulla causa di non punibilità.
La Suprema Corte ha ricordato come la modifica introdotta con la mera esclusione dall’area del penale delle omissioni al di sotto dei 10.000 euro, sostituita dalla sanzione amministrativa, abbia mantenuto la piena legittimità dell’area penale sopra tale soglia, mantenendo inalterata la causa di non punibilità in caso di versamento del dovuto entromi tr mesi successivi alla contestazione o alla notifica dell’accertamento concernente sia il rato che L’illecito amministrativo. Si tratta di una “abolitio criminis” parziale che resta allorquando viene superata la soglia.
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