Posso detassare il premio risultato che non raggiunge i requisiti per la detassazione del 10%, qualora lo converta in welfare?
L’Agenzia delle Entrate, nella sua circolare n. 28/2016 (pagina 19 e 20), stabilisce che le agevolazioni previste dai commi 182 e ss. della legge 208/2015, al welfare sono applicabili esclusivamente qualora il Premio Risultato abbia i requisiti per poter essere detassato. Questo lo stralcio della circolare dell’Agenzia Entrate.
“La norma non trova applicazione di conseguenza nei seguenti casi:
Conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 182 della legge di Stabilità. Ad esempio nel caso in cui i beni e servizi siano erogati a dipendenti […] con reddito inferiore, nell’anno precedente quello di erogazione, ad euro 50.000 [leggasi 80.000] in sostituzione di premi non correlati ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza. In tali casi i beni e servizi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, secondo le disposizioni di cui all’art. 51, comma 1, del TUIR.”.
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