Devo trasferire un dipendente all’estero. Richiedo l’autorizzazione all’Ispettorato territorialmente competente o a quello regionale?
Dal 24 settembre 2015 non è più richiesta l’autorizzazione preventiva ministeriale per l’impiego all’estero di personale da parte delle aziende (Decreto Legislativo n.151/2015).
A fronte di ciò, il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero deve prevedere:
- Un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal CCNL per la categoria di appartenenza del lavoratore.
– Deve essere specificata, separatamente, l’entità delle prestazioni, in denaro o in natura, connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro.
- La possibilità per il lavoratore di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero
- Un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente
- Il tipo di sistemazione logistica
– le misure idonee in materia di sicurezza.
1 Commento
Barbara
Gennaio 12, 09:52Salve dott. Camera, ho un quesito da porle.
Ho un contratto di lavoro a tempo determinato per sostituzione maternità con scadenza il 31 marzo 2018.
Nel caso in cui la collega decida di non rientrare a lavoro per quella data (gravidanza facoltativa, ferie..) e il mio datore di lavoro decida di prolungarmi il contratto, posso rifiutare e per non questo rinunciare alla disoccupazione.
Grazie mille per la risposta.