Abbiamo previsto, nel nostro CCNL, dei permessi retribuiti (non istituzionalizzati dal CCNL) che potrebbero portare allo sgravio contributivo previsto dal Decreto sulla conciliazione vita-lavoro del 12 settembre 2017?
Prima di richiedere le agevolazioni previste dal DM 12 settembre 2017, l’azienda deve verificare i seguenti requisiti fondamentali previsti dalla norma:
- Si deve trattare di Contratti aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- L’accordo deve essere migliorativo rispetto al passato.
- Al fine dell’ammissione al beneficio, le misure conciliative devono essere di almeno di 2 tipi, tra quelli indicate nel Decreto:
A) Area di intervento genitorialità
- Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
- Previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
- Lavoro agile;
- Flessibilità oraria in entrata e uscita;
- Part-time;
- Banca ore;
- Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C) Welfare aziendale
- Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
- Convenzioni con strutture per servizi di cura;
- Buoni per l’acquisto di servizi di cura.
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