In materia di provvedimenti disciplinari cosa si intende con la frase che “ il codice disciplinare deve essere affisso in luogo accessibile a tutti ”?
E’ il principio del “nullum crimen sine lege” rapportato alle procedure disciplinari. Ciò significa che il codice (o le norme del CCNL che regolamentano la materia) debbono essere affisse nel momento in cui viene commessa l’infrazione, non essendo sufficiente che si sia protratta, in precedenza, per un certo periodo (Cass., n.3845/1997), né che possa esser sostituita da un’affissione successiva (Cass., n. 2366/2007). L’onere della ininterrotta avvenuta affissione spetta al datore di lavoro (Cass., n. 1800/1987). La sanzione eventualmente irrogata è nulla perché la conoscibilità del codice disciplinare è condizione essenziale per l’attivazione della procedura disciplinare (Cass., n. 1717/1978; Cass., n. 9158/1997).
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