Videosorveglianza: necessità dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione [E.Massi]

Videosorveglianza: necessità dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione [E.Massi]

Nei 47 anni trascorsi dall’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori la Cassazione penale ha avuto modo due sole volte di occuparsi del caso in cui un datore di lavoro aveva installato le telecamere in assenza di accordo sindacale o, in mancanza, di autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, ma con l’accordo di tutti i dipendenti interessati. La ragione per la quale si è giunti, così poche volte, alla pronuncia della Suprema Corte è, senz’altro, da ricercarsi nel fatto che il pagamento dell’ammenda, oblabile nella misura minima, con meno di 400 euro (valore attuale), estingue il reato e l’esiguo importo non giustifica il ricorso fino alla decisione finale dei giudici di Piazza Cavour.

Questa breve riflessione parte dalla sentenza n. 22148, depositata l’8 maggio 2017 che si pone in totale contrasto con la decisione adottata da altra sezione della Corte, la n. 22611 del 17 aprile 2012.

L’art. 4 della legge n. 300/1970 anche nella versione fornita dal Legislatore dopo le modifiche intervenute con l’art. 23 del D.L.vo n. 151/2015 prevede, all’art. 1, la necessità di un accordo preventivo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, dell’autorizzazione amministrativa dell’Ispettorato territoriale del Lavoro allorquando si renda necessaria l’installazione di impianti audiovisivi per la tutela del patrimonio aziendale, per la sicurezza sul lavoro e per esigenze tecnico produttive dalle quali derivi la possibilità di controllare l’attività dei dipendenti: si tratta di passaggi che, comunque, debbono essere preventivi rispetto alla installazione degli impianti e che non possono essere sanati con l’accordo o l’autorizzazione ex post.

Nel caso di specie il datore di lavoro ricorrente, colpito dalla sanzione degli organi di vigilanza, aveva obiettato, già nel giudizio di merito, come la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza del 2012 alla quale si è fatto cenno pocanzi, avesse affermato che la sottoscrizione consapevole di tutti i dipendenti che avevano, nella sostanza, autorizzato il datore di lavoro alla installazione, valeva ad escludere il precetto penale in quanto lo scopo dell’accordo sindacale era quello di tutelare i lavoratori e di informare gli stessi, obiettivo raggiunto con l’autorizzazione scritta degli stessi dipendenti titolari del bene protetto.

Il datore di lavoro aveva ritenuto che tale fattispecie potesse riferirsi anche al proprio caso particolare nel quale le due dipendenti, come confermato nel dibattimento di merito, avevano fornito il proprio consenso orale.

Secondo la Corte, la sentenza del 2012 non appare condivisibile per i seguenti ordini di motivi:

a) la norma penale tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale come, del resto quella, contenuta nell’art. 4 della legge n. 300/1970, che prevede l’intervento delle rappresentanze sindacali per la disciplina degli assetti di lavoro;

b) l’esclusione delle rappresentanze sindacali dalla procedura di installazione degli impianti audiovisivi causa una oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le stesse sono “ex lege” portatrici, in quanto il loro compito si sostanzia, nel caso di specie, nel verificare se gli stessi possano ledere la dignità dei lavoratori per la potenzialità del controllo a distanza e nel constatare la effettiva corrispondenza alle esigenze tecnico produttive, alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela del patrimonio aziendale (quest’ultimo requisito si riscontra nella nuova versione del comma 1 dell’art. 4), con la conseguente necessità di individuarne le modalità e le condizioni d’uso;

c) l’intervento sindacale (ma lo stesso provvedimento autorizzatorio dell’Ispettorato territoriale del Lavoro) debbono rispettare le regole stabilite in tema di controllo della disciplina dei dati personali di cui parla il D.L.vo n. 196/2003.

La Corte richiama anche un indirizzo già seguito nel 1997 con al sentenza n. 9211 del 16 settembre: l’installazione di impianti audiovisivi (a prescindere dalla conoscenza preventiva del personale dipendente) deve essere preceduta da un incontro con le rappresentanze sindacali dal quale può scaturire o meno un accordo: l’eventuale non convocazione può rientrare nella ipotesi del comportamento antisindacale, perseguibile ex art. 28 della legge n. 300/1970. Sullo stesso tenore i giudici di legittimità ricordano come il divieto di controllo dei lavoratori valesse anche come mera possibilità e come lo stesso Garante per la protezione dei dati personali avesse ritenuto illecito (anno 2013) il trattamento dei dati personali con sistemi di videosorveglianza, in assenza del rispetto delle garanzie normative previste dall’art. 4.

Ma perché, continua la Suprema Corte, la regolamentazione di tali interessi è affidata al sindacato o, in mancanza dell’accordo, ad un organismo pubblico?

La risposta è che ci si trova di fronte a soggetti che si trovano in una situazione oggettivamente debole nel rapporto di lavoro e che tale disuguaglianza di fatto può essere “colmata” da un potere autorizzatorio scaturente da un accordo sindacale o, in alternativa, da un provvedimento dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e non dal consenso dei singoli lavoratori interessati, potendo, ad esempio il “datore di lavoro fare firmare ai lavoratori, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui si accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo”: in tal modo si otterrebbe un consenso viziato dal timore della mancata assunzione.

Da quanto appena detto discende la completa irrilevanza del consenso scritto (ritenuto sufficiente dalla stessa Corte con la decisione del 2012) od orale in quanto la tutela penale si indirizza verso la difesa di interessi collettivi di cui sono titolari le organizzazioni sindacali e non i lavoratori che, trovandosi in una posizione di svantaggio nei confronti del datore di lavoro, potrebbero prestare un consenso viziato. La protezione degli interessi collettivi non viene meno in quanto, a fronte del mancato accordo, qualora il datore insista nella richiesta di installazione di impianti audiovisivi, subentra un organo pubblico, l’Ispettorato territoriale, sul quale incombe l’onere di controllare l’effettività dell’interesse datoriale per i fini consentiti dalla legge e di imporre le dovute prescrizioni, mentre il consenso o l’acquiescenza dei singoli lavoratori rimangono in secondo piano e non svolgono alcuna funzione esimente.

Tre considerazioni si rendono necessarie al termine di questa esposizione.

La prima riguarda la configurazione del diritto di cui sono portatrici le RSU o le RSA. Come si diceva, sono portatori di interessi collettivi. Tale concetto è abbastanza comune nel nostro ordinamento sol che si pensi alla procedura di riduzione collettiva di personale prevista dalla legge n. 223/1991, all’esame congiunto per la Cassa integrazione ordinaria o straordinaria, all’accordo per la solidarietà richiamati dal D.L.vo n. 148/2015. Il diritto è soltanto delle organizzazioni identificate dal Legislatore (ad esempio, nella solidarietà si fa anche espressamente riferimento oltre che alle rappresentanze aziendali, alle articolazioni di categoria delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con implicita esclusione di quelle che non sono tali) e non rientra nella sfera di disponibilità dei lavoratori che, pure, sono, direttamente “toccati” dalla disposizione.

La seconda concerne gli organi di vigilanza: la sentenza che, temporalmente è successiva a quella del 2012, da più forza agli stessi nell’esercizio del loro potere di controllo in quanto, in presenza di consenso tacito o scritto del personale dipendente, possono vantare una pronuncia recente della Suprema Corte che ne dichiara la irrilevanza.

La terza si riferisce ad un possibile contrasto giurisprudenziale che potrebbe generare un diverso comportamento presso i giudici di merito o presso le varie sezioni Lavoro della Corte di Cassazione: indubbiamente si potrebbe pensare in un futuro più o meno lontano ad un intervento delle Sezioni Unite finalizzato a fornire un indirizzo uniforme: tuttavia, si ritiene che, come affermato in premessa, la possibilità di estinguere il reato attraverso il pagamento dell’ammenda in misura ridotta (387 euro oltre alle spese di notifica), fatte salve alcune ipotesi più gravi, peraltro applicate molto raramente, renda poco probabile la percorrenza della via che porta alla decisione finale dei giudici di legittimità.

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