Trasferimento di ramo d’azienda: sentenza della Cassazione
Con sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017, la Cassazione ha affermato che non si può parlare di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., nel caso in cui non vengano trasferiti, oltre ai dipendenti addetti al ramo stesso, anche quei beni materiali essenziali e indispensabili per l’esecuzione dell’attività lavorativa e qualora i lavoratori ceduti non abbiano quell’autonomia operativa necessaria a determinare il contenuto della prestazione lavorativa.
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