Inps: abrogate mobilità e disoccupazione edilizia
L’Inps, con il messaggio n. 99 del 11 gennaio 2017, in merito all’abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione edilizia, informa circa la cessazione dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento e del recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità.
Tale abrogazione è dovuta alla L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, la quale comporta anche dal 1° gennaio 2017:
1) la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:
- contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
- contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
- contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75);
2) le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo o adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità;
3) le aziende che hanno avviato la procedura di licenziamenti collettivi a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91;
4) l’abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
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