Licenziamento lavoratrice madre: arriva la sentenza della Cassazione
Con la sentenza 475/16, depositata ieri, la Cassazione si pronuncia sul regime sanzionatorio applicabile prima della Riforma Fornero (legge 92/2012) al licenziamento intimato alla lavoratrice madre durante il periodo tra l’inizio del periodo di gravidanza e il compimento di un anno d’età del bambino.
La sentenza afferma che il licenziamento in tale periodo è improduttivo di effetti secondo quanto stabilito dall’art. 54 del decreto legislativo n. 151/2001 con la conseguenza che: “il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno“, sul presupposto che il rapporto non si è mai interrotto” (Cass. n. 24349/2010; Cass. n. 18357/2004; Cass. n. 2244/2006).
La nullità del licenziamento, quindi, è comminata ai sensi dell’articolo 54 del Decreto legislativo n. 151/01 e la relativa declaratoria è completamente svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo, prevedendo un’autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, in caso di colpa grave della lavoratrice.
0 Commenti
Non ci sono commenti al momento!
Puoi essere il primo a commentare questo post!