Distacco transnazionale di lavoratori: indicazioni operative dall’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, fornisce, agli organi di vigilanza, indicazioni operative in materia di distacco transnazionale dei lavoratori.
La circolare specifica l’ambito applicativo della nuova disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 136/2016 di recepimento della Direttiva 2014/67/UE. L’INL si sofferma sull’autenticità del distacco transnazionale e sugli elementi oggetto di verifica da parte del personale ispettivo, chiarendo gli aspetti sanzionatori e le responsabilità che ricadono sulle parti in caso di accertamento di un distacco fittizio.
Nello specifico la circolare si sofferma su:
- campo di applicazione del D.Lgs. n. 136/2016;
- settore del trasporto su strada;
- autenticità del distacco transnazionale ed elementi oggetto di verifica;
- distacco non autentico ed interposizione illecita;
- tutele per il lavoratore e regime sanzionatorio in caso di distacco non autentico;
- condizioni di lavoro;
- responsabilità solidale;
- provvedimento di diffida accertativa;
- adempimenti amministrativi in capo al prestatore di servizi.
L’INL, inoltre, ricorda che gli importi delle suddette sanzioni amministrative non possono essere superiori a 150.000 euro rispetto a ciascuna violazione.
In merito alla conservazione della documentazione, la violazione è configurabile non solo nel caso in cui essa non venga esibita, sotto richiesta degli organi ispettivi, ma anche nel caso in cui i documenti consegnati non siano tradotti in lingua italiana. In tal caso alle violazioni in questione è applicabile l’istituto della diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.124/2004.
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