Trasferta o Trasfertismo? L'interpretazione autentica del legislatore [E.Massi]

Trasferta o Trasfertismo? L'interpretazione autentica del legislatore  [E.Massi]

La lunga “querelle” su trasferta e trasfertismo con le decisioni della Magistratura e l’attività degli organi ispettivi dell’INPS e delle Direzioni territoriali del Lavoro particolarmente incisive nei confronti delle imprese appartenenti, soprattutto, al settore edile ed a quello dell’impiantistica, dovrebbe giungere al termine per effetto della disposizione introdotta nella legge di conversione del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, approvata, in via definitiva, dal Parlamento ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo art. 7-quinquies, infatti, offre una interpretazione autentica della norma affermando:

“Il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

  • la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
  • lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ai lavoratori cui, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1, non si renda applicabile la disposizione di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del suddetto articolo 51″.

Con tale chiarimento definitivo il Legislatore ha  fatto proprio un vecchio indirizzo risalente al 1998, poi disatteso, sia dell’Amministrazione finanziaria che dell’INPS, ove si sottolineava che gli elementi sintomatici del “trasfertismo” erano i tre appena evidenziati e che gli stessi dovevano ricorrere contemporaneamente: elemento formale (mancata indicazione della sede nel contratto di lavoro), elemento sostanziale (svolgimento di un’attività che comporta una continua mobilità del lavoratore) ed elemento retributivo (corresponsione, in relazione all’attività svolta in luoghi sempre diversi di una maggiorazione economica in misura fissa, non strettamente legata alla trasferta).

Il chiarimento normativo introdotto ha un impatto notevole sulle imprese (e, in misura minore, sui dipendenti interessati, relativamente all’aspetto fiscale): l’applicazione del comma 6 dell’art. 51 fa sì che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto al l’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità concorrano a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, mentre, se riferite al precedente comma 5, rientrano nel concetto di trasferta con l’ovvia applicazione dei limiti territoriali e reddituali in esso esplicitati (trasferta o missione fuori dall’ambito comunale computata come reddito se superiore a 46,48 euro al giorno – 77,47 all’estero – al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso di vitto o alloggio, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite viene ridotto di 1/3 o di 2/3 se il “ristoro” riguarda ambedue le voci. Se il rimborso ha natura analitica non concorrono a formare reddito le spese documentate per vitto, alloggio, viaggio o trasporto ed i rimborsi di spese, anche non documentate, sostenute dal dipendente, in occasione della trasferta o della missione, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevato a 25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nel territorio comunale, fatta eccezione per i rimborsi di trasporto documentati, concorrono a formare il reddito).

L’interpretazione autentica del Legislatore incide su quegli indirizzi della Suprema Corte, consolidatisi nel corso degli anni. È’ il caso, ad esempio, della decisione n. 3066 del 17 febbraio 2016 ove era stato evidenziato come le somme erogate ai lavoratori “trasfertisti” concorrano a formare il reddito imponibile e siano soggetti alla contribuzione previdenziale nella misura del 50%, in quanto per costoro non si può  parlare di indennità di trasferta ma di retribuzione per attività che comportano un continuo movimento, per raggiungere località diverse, determinate in base alle opere da eseguire con mezzi che, nella maggior parte dei casi, sono forniti dall’imprenditore. Secondo la Corte ci  che risalta è la caratteristica della prestazione resa in luoghi diversi e non la continuità della erogazione che, di per se stessa, non costituisce elemento decisivo: concludevano i giudici di Piazza Cavour che non si poteva parlare di trasferta ove le somme hanno un carattere prettamente restitutorio (Cass., 30 dicembre 2009, n. 27826), ma si doveva parlare di retribuzione vera e propria quando la stessa riguarda la “ristorazione” della prestazione lavorativa (Cass., 6 marzo 2014, n. 5289).

A questo punto, si pone la questione della incidenza della interpretazione autentica adottata dal Legislatore sia sugli accertamenti amministrativi in corso che su quelli definiti, non passati in giudicato, o per i quali sono state emesse le ordinanze di ingiunzione, peraltro ancora soggette a gravame. Appare evidente come il tutto si riverberi su tali procedimenti determinando, laddove non ricorrano le condizioni contestuali indicate al comma 1 dell’art. 7-quinquies, una revisione dei comportamenti ispettivi ed amministrativi di tutti gli organi di vigilanza ma anche di quello dei giudici presso i quali siano incardinati i contenziosi giudiziali.

Due parole, infine, sulla nota della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro del 14 giugno 2016: essa fornisce indicazioni alle proprie articolazioni periferiche circa le conseguenze della infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro relative ad una serie di ipotesi tra cui la trasferta. Ebbene, la lettera conserva pienamente la propria validità con l’eccezione del passaggio in cui richiama per la distinzione tra trasferta e trasfertismo i principi richiamati dalla sentenza della Cassazione n. 3066/2016 i quali, oggi, vanno declinati alla luce della interpretazione autentica fornita dal Legislatore.

Ovviamente, la piena validità della nota ministeriale si riscontra in una “costante” che gli ispettori riscontrano, con frequenza, durante gli accessi: compensi economici, sotto forma di trasferte mai effettuate, sono sempre più presenti in alcuni settori come la logistica o la macellazione delle carni (ed attività connesse) ove la manodopera dipendente, nella maggior parte dei casi, è di origine extracomunitaria. La busta paga comprende voci sulle quali non vengono pagati i contributi previdenziali, né le imposte, cosa che non appare assolutamente tollerabile. Tali comportamenti si trovano, peraltro, anche in imprese di altri settori e per lavoratori con qualifiche superiori: le somme corrisposte a tale titolo rientrano nel concetto di infedele registrazione sul LUL punita dall’art. 39, comma 7, della legge n. 133/2008, come modificato dall’art. 22,  comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, con sanzioni amministrative previste per fasce (da 150 a 1.500 euro, da 500 a 3.000 euro e da 1.000 a 6.000 euro, a seconda dei casi -le maggiorazioni riguardano, rispettivamente, le ipotesi di violazione per più di cinque lavoratori o superiori a sei mesi, e più di dieci o superiore a dodici mesi-).

Autore

Eufranio Massi
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E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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