Cassazione: licenziamento per assenza ingiustificata
Con la sentenza n. 20218, depositata il 7 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha avallato l’immediata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro per assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi, in base alla previsione del contratto collettivo applicato dall’azienda stessa.
L’attenzione dei giudici si rivolgeva soprattutto al tipo di licenziamento da comminare e cioè per “giusta causa” o “giustificato motivo soggettivo”. Una scelta che deve tener conto di diversi fattori e che ricade in capo al datore di lavoro; essa dipende dalla gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti, facendo riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonché dalla portata soggettiva del fatto, ossia dalle circostanze del suo verificarsi, dai motivi e dall’intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo (v. Cass. 26 luglio 2011 n. 16283; Cass. 1 marzo 2011 n. 5019; Cass. 3 gennaio 2011 n. 35).
Nel caso di specie la giusta causa del licenziamento è supportata sia dall’assenza del lavoratore dal posto di lavoro senza giustificazione sia da giustificazioni da parte del lavoratore risultate non vere, che hanno portato alla dimostrazione della sua mancanza di buona fede e che erano idonee a ledere irrimediabilmente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, tenuto conto anche della sua elevata qualifica e della posizione ricoperta.
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