Pensioni di reversibilità: chiarimenti dell'Inps
L’Inps con un comunicato ha fatto chiarimento su alcune notizie di stampa diffuse in questi giorni riguardo i redditi da dichiarare per il calcolo delle pensioni di reversibilità, precisando che non è intervenuta alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione (disciplinato dalla legge numero 335 dell’8 agosto 1995) e che, quindi, per determinarne l’importo si continua a tenere conto unicamente dei redditi assoggettabili all’Irpef.
Diversamente da quanto scritto nel testo, non sono considerati ai fini del calcolo sia gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva dell’Irpef, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero.
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