Patto di prova: illegittimità del licenziamento
Nel caso di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, una volta accertata la nullità di tale clausola – perché il lavoratore era stato già testato a sufficienza con diversi contratti a termine -, la tutela reale o obbligatoria dipende dalle dimensioni dell’azienda, che spetta al datore provare. È ciò che ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17921 del 12 settembre 2016 accogliendo il ricorso proposto da un centro di formazione professionale.
I giudici della Suprema Corte hanno stabilito la nullità del patto di prova poiché la valutazione delle attitudini e della qualità professionale del dipendente era già avvenuta durante lo svolgimento di un precedente contratto di lavoro; nel caso specifico di una collaborazione a progetto.
Inoltre, la Corte ha stabilito che la nullità del periodo di prova, in un’azienda in tutela obbligatoria (fino a 15 dipendenti), impone esclusivamente la tutela risarcitoria e non anche quella reintegratoria.
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