Arriva il modello 730 “Anti-crisi”
L’art. 51-bis, Decreto del “Fare”, introdotto in sede di conversione, apporta alcune modifiche alla possibilità di utilizzo della dichiarazione semplificata (modello 730) per i lavoratori dipendenti ed assimilati, consentendo anche ai disoccupati e alle colf di accedere a tale opportunità, anche se al momento del conguaglio IRPEF tali soggetti si trovano nella situazione di non avere alcun sostituto d’imposta.
Dal 2014 il 730 apre le porte a tutti i lavoratori dipendenti sprovvisti di un sostituto di’imposta. È questa una delle grandi novità introdotte con i nuovi modelli ufficializzati e pubblicati la settimana scorsa sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In pratica, la regola che nel 2013 ha permesso di utilizzare il “730” ai soli (ex) lavoratori dipendenti con situazioni contabili a credito (relative al 2012), viene allargata a tutti coloro i quali, nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (in questo caso il 2013), hanno percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, a prescindere da quale sia l’esito contabile della dichiarazione, e che, al momento della consegna della dichiarazione stessa, si ritrovano senza un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
Chi dunque nel 2014, o anche nel 2013, ha perso il lavoro, potrà comunque presentare il modello 730 in qualità di titolare di redditi da lavoro dipendente per tutta la durata o solo una parte del 2013.
La dichiarazione va presentata ai CAF dipendenti e agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale (consulenti del lavoro e dottori commercialisti).
Se dalle dichiarazioni presentate emerge un “debito”, il soggetto che presta l’assistenza fiscale:
1) trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
2) consegnerà entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, il Mod. F24 compilato al contribuente perché provveda al pagamento presso gli sportelli delle poste o delle banche.
Qualora l’esito della dichiarazione sia a “credito”, sarà la stessa Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso, con la prospettiva di tempi più ristretti rispetto a quelli che devono attendere i contribuenti di Unico.
La scadenza per la presentazione della dichiarazione è prevista per il 3 giugno 2014 (il termine originario del 31 maggio viene prorogato in quanto cade di sabato).
Riferimenti normativi:
– D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 51bis
– Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2014
a cura di : Marialuisa Santoro (consulente del lavoro generazione vincente Spa)
0 Commenti
Non ci sono commenti al momento!
Puoi essere il primo a commentare questo post!