Come si calcola l’anzianità di effettivo lavoro per la cassa integrazione?

Come si calcola l’anzianità di effettivo lavoro per la cassa integrazione?

In linea di massima la definizione di “anzianità di effettivo lavoro” per il calcolo dei 90 giorni presso l’unità produttiva, ai fini del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario da parte dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti professionalizzanti), si intende formata da giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. Sono compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da:

  • ferie,
  • festività,
  • infortuni,
  • malattia,
  • donazione sangue,
  • maternità obbligatoria,
  • l’anzianità di lavoro presso l’imprenditore alienante In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.,
  • l’anzianità di lavoro presso l’azienda che ha perso l’appalto rispetto alla subentrante.

La regola sul calcolo dei 90 giorni minimi di lavoro prevede una eccezione; infatti, per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 501 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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