Come vanno trattare da un punto di vista contributivo le somme corrisposte a titolo di arretrati ?
La circolare del Ministero del Lavoro n. 39/1987 ha affermato che per stabilire se una somma corrisposta a titolo di arretrato vada supportata a livello contributivo, occorre individuare se la stessa ha una natura retributiva. Ciò significa che gli arretrati, le somme a titolo di errori ed omissioni sono senz’altro imponibili da un punto di vista contributivo, mentre per quelle derivanti da sentenze o vertenze occorre valutare le singole voci, atteso che gli emolumenti possono essere assoggettabili o meno, o anche comprendere voci come interessi e rivalutazione monetaria: queste ultime (circ. INPS n. 263/1997) hanno natura risarcitoria e sono escluse dal reddito imponibile pur se derivino da un adempimento spontaneo. L’indennità onnicomprensiva derivante dalla conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato è di natura risarcitoria e, quindi, esclusa (circ. INPS n. 40/2011).
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